Intervenuta nella seduta andata in scena ieri nei lavori della commissione Bilancio, Laura Castelli, sottosegretario al Mef , ha espresso parere favorevole sull’articolo 9 del Decreto Dignità, facendo il punto sulle disposizioni relative al gioco.
Intervenuta nella seduta andata in scena ieri nei lavori della commissione Bilancio, Laura Castelli, sottosegretario al Mef , ha espresso parere favorevole sull’articolo 9 del Decreto Dignità, facendo il punto sulle disposizioni relative al gioco.
Intervenuta nella seduta andata in scena ieri nei lavori della commissione Bilancio, Laura Castelli, sottosegretario al Mef , ha espresso parere favorevole sull’articolo 9 del Decreto Dignità, facendo il punto sulle disposizioni relative al gioco.
“In merito alla metodologia di calcolo utilizzata per stimare il minor gettito erariale atteso dall’introduzione del divieto di pubblicità sui giochi e le scommesse, di cui all’articolo 9 del provvedimento, per il comparto lotto e lotterie la relazione tecnica afferma che: ‘può ritenersi, con stima presuntiva, che la riduzione del giocato possa stabilizzarsi intorno al 5 percento’”, sono le parole riportate da gioconews del sottosegretario al Mef Laura Castelli, che precisa:
“In tale comparto le spese pubblicitarie assumono particolare rilevanza e sono diffuse praticamente in tutti i media – televisione, radio, giornali, cartellonistica, sponsorizzazioni di eventi sportivi, culturali, sociali – spesso anche con testimonial molto noti, come attori e atleti”.
Non è possibile però fare un stima su tali impatti, sostiene Laura Castelli: “La stima degli impatti sulla finanza pubblica del divieto totale e assoluto di pubblicità sul gioco legale previsto dalla norma non è semplice, in quanto gli investimenti pubblicitari vengono effettuati dai concessionari, mentre l’Agenzia delle dogane e dei monopoli non promuove il gioco legale in alcuna forma; inoltre va tenuto presente che in nessun Paese comunitario vige analogo divieto ed è la prima volta che il divieto, in forma così completa e assoluta, viene introdotto nel nostro Paese”.
Viene inoltre segnalato dal sottosegretario al Mef che le “precedenti limitazioni alla pubblicità, introdotte dall’articolo 7, commi da 4 a 7, del decreto-legge n. 158 del 2012, cosiddetta legge Balduzzi, e dall’articolo 1, commi 923 e da 937 a 940, della legge di stabilità per il 2016, non hanno prodotto effetti significativi di riduzione delle entrate. Detti provvedimenti legislativi non erano paragonabili con quello in esame, in quanto ponevano limitazioni alla pubblicità sulle reti generaliste, dove comunque la pubblicità poteva essere effettuata prima delle ore 7 e dopo le ore 22, e che nessuna limitazione era prevista per le reti a pagamento, dove tra l’altro vengono trasmesse in esclusiva le partite di calcio. Non era inoltre prevista alcuna limitazione per i quotidiani e la carta stampata, per la pubblicità visiva, cosiddetta cartellonistica, e per la sponsorizzazione di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi nonché per tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale. Pertanto, poiché l’articolo 9 del provvedimento, a differenza dei precedenti citati, pone un divieto totale di ogni forma di pubblicità e di sponsorizzazione, non è stato possibile stimare il minor gettito erariale sulla base di precedenti esperienze e nella relazione tecnica si è quindi proceduto, come chiaramente affermato nella stessa, a una ‘stima presuntiva’ dei probabili effetti negativi in termine di vendita dei prodotti. Il riferimento ai mancati investimenti da parte dei concessionari rappresenta soltanto una ‘controprova’ della stima presuntivamente determinata”.
E ribadisce che nelle peggiore delle ipotesi “gli investimenti pubblicitari, per coloro che li effettuano, diano un ritorno in termini di ricavi almeno pari all’investimento fatto. Poiché è stato verificato che ogni euro di ricavo – aggio – corrisponde, mediamente, ad un introito erariale tre volte superiore, il risultato che si ottiene è quello scaturente dalla predetta stima presuntiva. Infine, in relazione alle perplessità manifestate dall’onorevole Mandelli sull’utilizzo, con finalità di copertura, del Prelievo erariale unico, ciò è avvenuto nel rispetto dell’articolo 17, comma 1, lettera c), della legge n. 196 del 2009, in linea con le stime contenute nella relazione tecnica sul maggior gettito riveniente dalle modifiche normative previste dal decreto-legge.”