I concessionari dei giochi di intrattenimento sono sul piede di guerra per la recente introduzione della tassa al 6% sulle vincite superiori ai 500€, perché, suggerisce qualcuno, la nuova tassa colpirà non solo le vincite ma anche le perdite.
I concessionari dei giochi di intrattenimento sono sul piede di guerra per la recente introduzione della tassa al 6% sulle vincite superiori ai 500€, perché, suggerisce qualcuno, la nuova tassa colpirà non solo le vincite ma anche le perdite.
I concessionari dei giochi di intrattenimento sono sul piede di guerra per la recente introduzione della tassa al 6% sulle vincite superiori ai 500€, perché, suggerisce qualcuno, la nuova tassa colpirà non solo le vincite ma anche le perdite.
Il mercato delle VLT è in fermento da quando, con il nuovo decreto attuativo della manovra economica di agosto, è stato introdotta una nuova tassa del 6% sulle vincite superiori ai 500 euro. Aams ha recentemente inviato un fax a tutti i concessionari degli apparecchi di intrattenimento, nel quale vengono indicati gli articoli della legge in questione e la data ultima (20 gennaio 2012) per l'adeguamento dei sistemi alla nuova norma.
I concessionari, però, lanciano un avvertimento sulla possibilità che ad essere tassate non saranno soltanto le vincite, ma anche le perdite. L'esempio che fanno è il seguente: supponiamo che un giocatore inserisca 1.000€ all'interno della VLT e ne perda, a causa della sfortuna, 300. A questo punto decide di non continuare a giocare e di fare il cashout dei 700€ che ancora sono sono contenuti nella VLT per andare alla cassa a ritirare il denaro. Il problema nasce al momento del cambio dello scontrino, perché la parte eccedente i 500€ (200€ nel nostro caso) sarà soggetta alla tassazione del 6%. Di fatto si tasserà una perdita e non una vincita.
A questo punto possiamo solo attendere una risposta dell'Aams, che smentisca quello che sembra, per i concessionari, una falla legislativa. Se così non dovesse essere e i concessionari avessero ragione, si prevedono tempi duri per tutti.
Questo il contenuto del fax inviato da Aams ai concessionari:
Articolo 1
1. Al fine di dare applicazione all'addizionale pari al 6 per cento delle vincite eccedenti l'importo di 500 euro sugli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, i concessionari della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n°640, richiedono ad AAMS, entro il 20 gennaio 2012, l'avvio del processo di verifica di conformità necessario all'adeguamento dei sistemi di gioco e provvedono alla consegna di tutta la documentazione e delle componenti hardware e software necessarie.
2. Le modifiche dei predetti sistemi secondo quanto necessario per assicurare l'applicazione, sugli apparecchi di cui all'articolo 1010, comma 6, lettera b) del TULPS, dell'addizionale di cui al comma 1, assumono carattere prioritario rispetto alle richieste inerenti l'introduzione, sui medesimi sistemi di gioco, di nuove funzionalità e/o modifiche per l'ottimizzazione dei sistemi stessi che, pertanto, devono essere proposte successivamente a quelle di cui al presente decreto. Fino alla conclusione dei necessari aggiornamenti tecnici dei sistemi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS, l'addizionale di cui al comma 1, è applicata dal concessionario, fermi restando gli adempimenti previsti da altre disposizioni di legge, annota in un apposito registro di sala, per ciascuna vincita pagata ed in relazione a ciascun giorno:
a) l'ammontare della vincita, al lordo dell'addizionale, eccedente 500 euro;
b) l'ammontare dell'addizionale;
c) il numero di riferimento del biglietto presentato all'incasso, nonché ove previsto dalla disciplina vigente, gli estremi identificativi del soggetto richiedente il pagamento, ivi compresi quelli del documento di identità presentato.
Articolo 2
1. L'addizionale trattenuta i sensi dell'art. 1 è versata dal concessionario entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, con le modalità stabilite dall'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n°241, con divieto di compensazione. Il relativo codice tributo è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
Articolo 3
1. Al fine di consentire i necessari controlli, ciascun concessionario comunica entro il mese successivo a quello di riferimento l'ammontare complessivo delle vincite, al lordo dell'addizionale, eccedenti 500 euro, l'ammontare complessivo dell'addizionale e l'ammontare complessivo delle vincite nette all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – Direzioni Giochi, Ufficio 12°. 2. Gli uffici di AAMS, competenti per territorio, controllano la corrispondenza dei dati contenuti nel registro di cui all'art. 1, comma 3, con quelli contenuti nelle banche dati dei relativi concessionari.